Avvocato Rosa Giorgio
L’abbandono di un figlio può manifestarsi in diverse forme. Il disinteresse, l’assenza, la noncuranza rispetto alle esigenze, non solo economiche, dei figli, possono danneggiare profondamente l’equilibrio psico-fisico degli stessi pregiudicando lo sviluppo della personalità ed una crescita serena. Un figlio che subisce un abbandono può avere conseguenze gravissime, perfino tali da compromettere le sue possibilità di realizzarsi e di concretizzare i propri obiettivi di vita. Queste gravi violazioni dei doveri genitoriali sono, infatti, perseguite dalla legge che prevede il diritto al risarcimento dei danni, sia ai figli che al genitore (privato della necessaria collaborazione, provvedendo da solo alla crescita della prole).
Il codice civile e la Costituzione riconoscono e tutelano i figli: hanno diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati, assistiti moralmente ed ascoltati, nonché hanno il diritto di crescere in una famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti (articolo 315 bis codice civile e articolo 30 Costituzione).
Questi diritti si acquistano al momento della nascita e senza alcuna distinzione tra figli naturali e figli legittimi, per effetto della riforma del 2012 (legge n. 219 del 2012). Questa riforma ha, sostanzialmente, equiparato lo status di figlio naturale (che, ricordiamo, essere il figlio nato fuori dal matrimonio) con lo status di figlio legittimo, cioè nato in costanza di matrimonio. Questi sono aspetti di fondamentale importanza su cui si fonda lo sviluppo della identità e della personalità del minore e, in quanto tali, sono riconosciuti anche a livello sovranazionale da tre Fonti normative: Carta dei diritti dell’Unione Europea, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. A tali diritti corrispondono precisi doveri che la legge pone in capo ad entrambi i genitori, indistintamente e a prescindere dal fatto che il nucleo familiare sia disgiunto.
Un figlio abbandonato dal padre ha diritto al risarcimento del danno morale e la sua quantificazione dipende da alcune variabili: il momento in cui il fatto si verifica, il sentimento di abbandono ed il dolore, più forte da 0 a 18 anni. Con gli anni il dolore va a scemare per cui, se l’abbandono riguarda i mi- nori, più bassa è l’età dei bambini e più alto sarà l’importo del risarcimento. La corte di Cassazione si è pronunciata sull’argomento con l’ordinanza n. 15148/2022.
Madre e figlio agiscono giudizialmente dei confronti del padre naturale di quest’ultimo. Il figlio agisce per il risarcimento dei danni, patrimoniali e morali (violazione degli obblighi di mantenimento ed assistenza).
La donna agisce per la restituzione delle somme dallo stesso dovute e mai corrisposte per il figlio dalla nascita fino al compimento dei 18 anni.
Per la corte, l’assenza della figura paterna ha causato certamente un danno al figlio, perché è stato privato del sostegno morale e materiale, fondamentali per una crescita serena ed equilibrata. Il disinteresse mostrato dal padre non costituisce solo una violazione degli obblighi di cura, assistenza e mantenimento del figlio, ma costituisce una grave lesione morale al figlio.
Il tribunale di primo grado riconosce al figlio la somma di euro 50.000. In sede di Appello la cifra da corrispondere al figlio sale a 150.000 euro.
In favore della madre viene riconosciuta la somma di euro 83.600, oltre interessi.
Il padre naturale propone ricorso davanti la Corte di Cassazione sollevando il seguente motivo: ha lamentato il difetto di prova in relazione al danno che la sua assenza avrebbe arrecato al figlio. La Cassazione rigetta il ricorso del padre naturale, ritenendo del tutto infondato il motivo del ricorso.
La Corte ricorda che un genitore è tenuto a provvedere ai bisogni del figlio fin dalla nascita, epoca in cui inizia lo status di genitore. Nel caso in esame siamo alla presenza di un danno endofamiliare che deve essere sanzionato anche perché il mancato adempimento dei doveri genitoriali viola diritti costituzionalmente previsti, dando così luogo ad un’autonoma azione risarcitoria ai sensi dell’art. 2059 codice civile, per violazione degli articoli 2 e 30 della Costituzione. La quantificazione del danno si è basata su un criterio equitativo, considerando i seguenti fattori: un primo riguarda l’assenza della figura paterna in un periodo cruciale di sviluppo e di crescita (0-18 anni).
Il secondo riguarda l’assenza di una qualsiasi ragione capace di giustificare il comportamento del padre naturale, che dalla nascita ha omesso di contribuire nella misura più assoluta al mantenimento del figlio, provocando una sofferenza allo stesso particolarmente significativa.
Pertanto, la Giurisprudenza pone l’accento sul principio della bigenitorialità che si traduce non solo nel dovere di collaborazione, ma I’m anche nel diritto di condivisione e di partecipazione attiva alla vita del minore ed al processo educativo. Al ricorrere di determinati presupposti, quindi, l’abbandono del figlio comporta il risarcimento del danno nella misura dei danni patrimoniali e non patrimoniali.