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PARLIAMO DI TESTAMENTO BIOLOGICO

Il modulo per la compilazione del testamento biologico è facilmente reperibile in rete e va presentato presso qualsiasi comune in quanto andrà a confluire in un Registro Generale Telematico che contiene le Volontà di tutti gli italiani

Il testamento biologico è un documento attraverso il quale un soggetto può manifestare le proprie volontà in riferimento ai trattamenti medici con i quali intenda o non intenda sottoporsi, laddove dovesse trovarsi nell’impossibilità di esprimere il ‘consenso informato’.

In Italia la legge 22 dicembre 2017 numero 219 ha disciplinato le D.A.T., ossia le disposizioni anticipate di trattamento.

Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie volontà in tema di assistenza sanitaria.

Questa opportunità consente al medico che un giorno, eventualmente, ci avrà in cura di assecondare le nostre volontà. Compilando il testamento biologico una persona può scegliere di fasi curare ad oltranza oppure di rifiutare assistenza e terapie, quali ad esempio la rianimazione, la somministrazione di oppiacei ed antidolorifici, intubazione e sedazione profonda.

La legge introduce anche la figura del ‘fiduciario’: una persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che eventualmente sarà chiamata in causa quando il soggetto non sarà più in grado di esprimersi. Toccherà a quel punto al fiduciario esprimersi in maniera dirimente sull’opportunità di mettere in pratica o meno alcune opzioni terapeutiche sopraggiunte dopo la compilazione delle disposizioni anticipate di trattamento riportate tempo prima da quello che poi è diventato un paziente non in grado di determinare le scelte fondamentali per la propria salute.

Se il fiduciario dovesse morire prima del soggetto, lo stesso può sostituirlo oppure, se non volesse farlo, saranno valide le disposizioni contenute nelle D.A.T.

Il medico è tenuto a rispettare quanto stabilito dal testamento biologico, anche se è possibile il ricorso all’obiezione di coscienza. In ogni caso le volontà dovranno essere rispettate perché ogni ospedale è tenuto a garantire un numero minimo di specialisti che permettano di riconoscere e rispettare le volontà del paziente.

Il modulo per la compilazione del testamento biologico è facilmente reperibile in rete e va presentato presso qualsiasi comune in quanto andrà a confluire in un Registro Generale Telematico che contiene le Volontà di tutti gli italiani.

La legge tratta anche dell’accanimento terapeutico. La normativa recita :’ nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati’.

Attenzione però a non confondere la circostanza di compilare il testamento biologico con la possibilità di prevedere, in esso, l’eutanasia. In Italia l’eutanasia è vietata. Per eutanasia si intende la pratica che procura intenzionalmente la morte di un soggetto le cui condizioni di salute sono gravemente compromesse.

Il termine eutanasia significa letteralmente ‘buona morte’ ( dal greco eu-thanatos) ed indica l’atto di procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di una persona che ne faccia esplicita richiesta.

La richiesta di eutanasia, nei paesi in cui questa pratica è lecita ( tra i quali non compare l’Italia), viene soddisfatta dopo un percorso che permette alla persona di effettuare una scelta libera e consapevole.

Spesso il temine eutanasia viene considerato un sinonimo dei termini suicidio assistito, sedazione palliativa profonda e sospensione dei trattamenti. In realtà esiste una differenza tra di loro.

Soffermiamoci un attimo sulla differenza tra eutanasia e suicidio assistito. Il suicidio assistito  è la pratica con la quale si pone fine alla propria esistenza consapevolmente mediante l’autosomministrazione di dosi letali di farmaci da parte di un soggetto che viene assistito da un medico ( in questo caso si parla di suicidio medicalmente assistito) o di un altro soggetto.

La differenza, quindi, evidenzia la circostanza che l’eutanasia non necessita della partecipazione attiva del soggetto che ne fa richiesta, mentre il suicidio assistito si.

In Italia praticare l’eutanasia è illegale, punibile ai sensi degli articoli 579 ( Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio). Al contrario il suicidio assistito è legittimato  ma non praticato.

Ancora, invece, la sospensione delle cure è un diritto sancito dall’art.1 della legge 219/2017 che stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito e privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

avvocato Rosa Giorgio

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