martedì, Maggio 30, 2023
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L’AVVOCATO RISPONDE: Diritto all’immagine

A cura dell’Avv. Rosa Giorgio

Con enorme piacere diamo il via a questa nuova avventura, sperando di illuminarvi su questioni legali di particolare interesse e che possano fornirvi spunti interessanti di risoluzione di controversie e non solo.
Ogni mese affronteremo una tematica sempre diversa, sulla quale gradiremo ricevere dei feedback così da riuscire ad intercettare le tematiche ritenute da voi più interessanti .

Questo mese , sulla base di alcune vostre segnalazioni, ho deciso di affrontare la tematica del diritto all’ immagine.
Per diritto all’ immagine si intende un diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata , esposta o comunque pubblicata senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.
Il diritto all’immagine rappresenta un bene superiore del più ampio bene della riservatezza personale.
La Corte di Cassazione, sezione Prima Civile n. 4477/2021, ha ricostruito e chiarito il nuovo piano normativo concernente il diritto all’immagine, alla riservatezza ed alla reputazione, prestando parallelamente particolare attenzione al bilanciamento che si rende necessario ogni qualvolta tali diritti entrano in collisione con quello di cronaca e perciò vanno misurandosi col consequenziale interesse pubblico ed essere correttamente informati.
L’ immagine di una persona trova nel nostro ordinamento specifica tutela non solo nell’articolo 10 del codice civile ma anche agli articoli 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore. Il principio che da questi si evince è il seguente: il ritratto-immagine di una persona non può essere riprodotto senza il consenso dell’effigiato, eccetto che nelle ipotesi tassativamente previste nel secondo articolo. In riferimento a quanto appena detto, tengo a specificare il legislatore ha voluto contemperare il ‘sacrificio del diritto del singolo e il preminente interesse della collettività’.
Del consenso si potrà prescindere solo quando la riproduzione sia effettuata esclusivamente per esigenze pubbliche e sociali, cioè quando la pubblicazione e diffusione di una immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dall’effigiato, da necessità di giustizia o polizia, da scopi didattici o culturali.
La volontà di un soggetto alla divulgazione della propria immagine si deduce implicitamente.
Per comprendere quali siano i casi e le circostanze in cui sia ammesso l’utilizzo dell’immagine (ritratto) altrui bisogna guardare la Legge 633 del 1941 (Legge sul Diritto d’Autore) che, in coerenza alle restanti previsioni, si cura prevalentemente di disciplinare lo sfruttamento economico, in assenza del quale siffatti usi sono da ritenersi non legittimi.
Il successivo articolo 97, in deroga alla generale regola suindicata, stabilisce che non occorre il consenso della persona ritratta e quindi può ritenersi ‘libera’ ( dal consenso) la riproduzione o utilizzazione dell’immagine che sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto dal soggetto ripreso, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando la ripresa sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Ultimo limite consiste nel fatto che gli usi dell’immagine (ritratto) altrui non deve in alcun modo recare un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
Non possiamo non menzionare il Decreto legislativo 196/2003(cd Codice Privacy), come modificato dal Decreto legislativo 101/2018 in applicazione del Regolamento UE 679/2016. L’immagine può coincidere a tutti gli effetti con la definizione di dato personale e, per questo motivo, deve soggiacere alle regole in materia di trattamento dei dati personali. Da un lato tale normativa richiede un consenso esplicito e consapevole, dall’altro la normativa sul diritto d’autore non impone alcuna forma vincolata.
In tema di danno all’immagine ed alla reputazione, la valutazione di lesività diffamatoria deve essere formulata rispetto ad una notizia associata a delle immagini da valutarsi nel loro complesso e non certamente in maniera ‘atomistica’ tenendo conto dei singoli fatti o delle singole immagini che , da soli, non possono assumere alcuna valenza offensiva.
Vi lascio con un semplice vademecum che vi può essere utile nel quotidiano:

  • La pubblicazione o la diffusione di una foto o di un video che ritragga una persona è possibile solo previo consenso della stessa
  • Non è necessario il consenso se il soggetto interessato è noto, oppure per le finalità previste ai senso dell’articolo 97Legge su Diritto d’Autore
  • Nei casi in cui sia obbligatorio il consenso, è consigliabile far sottoscrivere un liberatoria che contenga i rimandi all’informativa sull’utilizzo delle immagini e dei video quali dati personali dell’interessato, con la previsione di poter revocare tale consenso.
    Per qualsiasi dubbio o curiosità, scrivete a info@linkiostro.it o chiamate il 3780857023
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